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Le Madri e i Padri Costituenti Italiani di destra e di sinistra, all’indomani della caduta del fascismo

individuarono nell’indipendenza e nell’autonomia della Magistratura i piloni su cui poggiare lo stato di diritto italiano con la nascita della Repubblica Italiana.

Il dibattito nell’Assemblea Costituente, l’organo che ebbe il compito di redigere la Costituzione Italiana a seguito del referendum del 2 giugno 1946, permise la cancellazione della concezione fascista della Magistratura che inquadrava i magistrati come semplici funzionari: impiegati dipendenti dal potere esecutivo esercitato dal Governo.

Il valore dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura fu sostenuto trasversalmente: la Magistratura non doveva, nel nuovo ordinamento italiano, essere subordinata al Governo, ma doveva essere un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato per evitare strumentalizzazioni politiche della giustizia da parte di chi governa con la solita logica: se le sentenze riguardano il crimine comune vanno più che bene, se toccano gli ‘intoccabili’ sono manifesti terroristici…

L’ordine giudiziario fu pensato per essere libero da condizionamenti esterni, e i confronti dei magistrati, su posizioni diverse ma convergenti sui principi tecnici e concettuali delle norme giuridiche, furono ritenuti indispensabili per comprendere l’intento del legislatore, guai se non ci fossero: si applicherebbe giustizialismo ideologico attraverso la legge.

Al pari dell’Ordine dei Medici, degli Avvocati, dei Commercialisti… si preferì il concetto di ordine anziché quello di potere della Magistratura art. 104 Cost., per sottolineare che l’indipendenza dei Magistrati non è un privilegio, ma una garanzia per i cittadini contro i misfatti e la prepotenza dei potenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura art. 105 Cost., fu istituito con lo scopo di togliere al Governo la gestione delle assunzioni, dei trasferimenti, delle promozioni, dei procedimenti disciplinari, in pratica di decidere in merito alla carriera dei magistrati. Si insiste sulla differenziazione delle carriere, ma in fatto esiste già: sono pochissimi i magistrati che da inquirenti passano allo status di giudicanti e viceversa, non è necessario modificare la Costituzione per stabilire ciò che già esiste, basta una legge ordinaria che lo attesti.

Va sottolineato inoltre che i rispettivi ruoli dei giudici e dei pubblici ministeri sono ben distinti e convergono nell’unica funzione che li accomuna: l’amministrazione della giustizia in nome della verità processuale.

Con l’istituzione del CSM, l’Assemblea Costituente all’unanimità, pur con distinguo inerenti alla formazione del Consiglio, ma lontani anni luce dal sorteggio propinato dalla riforma Nordio, volle evitare l’ingerenza del potere esecutivo del Governo nell’esercizio della giurisdizione penale, civile, amministrativa, tributaria…

E l’art 107 Cost. stabilisce appunto che i magistrati sono inamovibili, tutelandoli da provvedimenti governativi punitivi per l’emissione di sentenze contrarie agli intendimenti politici.

“Affermare che la legge è uguale per tutti e dall’altra lasciare al potere esecutivo la possibilità di farla osservare soltanto nei casi in cui non dispiace al partito che è al Governo, è tale un controsenso…” Piero Calamandrei.

Il Governo ha posto un muro contro la Magistratura, poteva trovare soluzioni ragionate e ragionevoli coi magistrati, invece aut aut. Si poteva migliorare seriamente l’amministrazione della giustizia e magari trovare accordi sulla costituzione del CSM, invece nulla, arroganza e supponenza hanno bloccato ogni dialogo, sarà forse perché l’intendimento è un altro? La decisione blindata è sottesa ai discorsi di riequilibrio dei poteri e di libertà? ma di quale e per quale libertà? e di chi?

Per quanto riguarda il sorteggio secco per i giudici e il sorteggio da una lista compilata dai parlamentari per i componenti laici, i giuristi dotti hanno sollevato problemi di costituzionalità, e il Ministro della Giustizia Nordio ha esordito con una risposta non tecnica nel merito, né avvalorata di contenuto giuridico, ma molto suggestiva per la povera gente: “stupidaggine, come fa una legge costituzionale a essere anticostituzionale? Questa è la Costituzione”…da non credere…

Con sentenza n. 1146 del 1988, confermata dalla sentenza n. 125 del 2025, paragrafo 5.2.1, la Corte Costituzionale si è in tal senso pronunciata: “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma Repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale…Non si può pertanto negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore”.

Si consideri che oggi il Presidente della Repubblica presiede il CSM, come garante della Costituzione, quindi è una garanzia per i cittadini. Domani?

Un altro punto critico in materia costituzionale della riforma è l’introduzione di due CSM, uno per i giudici e uno dei pubblici ministeri, con l’aggiunta di un terzo organismo estraneo alla Magistratura: l’Alta Corte, con il compito di esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri. Quindi in netta contrapposizione con i principi di autonomia e indipendenza della Magistratura sanciti dalla Costituzione.

Qualche giurista puro, non omologato, ci sarà che farà presente le stridenti questioni costituzionali che rasentano l’illegittimità?…o siamo tutti caduti nell’oblio della gloriosa rinascita?

Chiudere la questione costituzionale con ‘stupidaggine’ è…assai assai riduttivo…

Sicuramente le modifiche che l’esecutivo vuole introdurre con il referendum del 22-23 marzo 2026 sono molto invasive in ambito costituzionale.

Certo è che le norme costituzionali che regolano i principi su cui si fonda l’amministrazione della giustizia e demoliscono il CSM, l’organo di autogoverno della Magistratura, volute con tutte le forze da parte di chi ha provato sulla propria pelle la dittatura fascista, vanno studiate bene in ogni passaggio della riforma referendaria intrisa di contraddizioni concettuali e lacune a livello giuridico, prima di mettere la croce sulla scheda.

MARIA FRANCESCA MAGNI

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