Spettabile Associazione Podistica/escursionistica,

abitualmente organizzategare podistiche amatoriali lungo i sentieri delle nostre montagnee sono ben contento che continuiate a farlo. Tuttaviaho dovuto nuovamente constatare, con un certo sconcerto e altrettanta irritazione, che continuate pure a tracciare gli itinerari di gara spargendo frammenti di carta, ricavati dalle macchine tritadocumenti o in coriandoli da foratura. Lo testimoniano le fotografie che vedete sopra e sotto, scattate personalmente lo scorso sabato. Ne avete gettati persino nel letto di un piccolo corso d’acqua!

Ma come è possibile?Veramente non vi rendete conto che questa vostra abitudine equivaleall’abbandonare rifiuti in ambiente naturale?Non riuscite a capirlo oppure devo temere che lo capite benissimo e nonostante ciò continuiate a farlo?

A questo punto probabilmente bisogna rimarcarvi chel’abbandono di rifiuti di carta lungo i sentieri di montagna è inesorabilmente punibile dalla legge: l’articolo 192 delTesto Unico Ambientale(Decreto Legislativo n°152/2006)vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiutidi qualsiasi entità e taglia su tutto il territorio nazionale, compresi suolo e aree aperte al pubblico come i sentieri escursionistici, mentrel’articolo 255 stabilisce le sanzioni pecuniarie, che possono anche arrivare a diverse migliaia di Euro, e le eventuali pene accessorie.

Essendo persone che frequentano le montagne, posso pensare (e sperare) che anche voivi sarete indignati qualche volta per aver visto dei rifiuti nei prati, nei boschi o lungo i sentieri di montagna– fazzoletti di carta, involucri di caramelle o altro di simile – pensando a quanto sianomaleducatele persone che commettono questi gesti di piccola ma eloquente inciviltà. Be’,la vostra abitudine di segnare gli itinerari con frammenti di carta è lastessa identica cosa: che si tratti di segnare i tracciati delle vostre gare per indicare il percorso ai partecipanti non vi giustifica per nulla, anzi! È comunque un abbandono di rifiuti in ambiente naturale punibile dalla legge.

LUCA ROTA

www.lucarota.com

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