Via libera dal Consiglio all’intesa su 4 materie: Sanità, Protezione civile, Previdenza e Professioni
Cosa cambia, Protezione civile– In materia di Protezione civile, il presidente della Regione acquisisce il potere di emanare ordinanze in deroga alle norme statali per emergenze locali. Tali deroghe, valide fino a un massimo di due anni, consentiranno una risposta immediata ed efficace di fronte a eventi calamitosi sul territorio. Viene inoltre prevista la possibilità di aprire contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato anche per le emergenze di carattere regionale. Per gli eventi di rilievo nazionale, il ruolo di commissario delegato sarà assegnato al presidente della Regione o a un suo delegato d’intesa con la Protezione Civile. La Lombardia ottiene altresì piena autonomia nel reclutamento urgente del personale e nella regolamentazione della formazione degli operatori.
Professioni– Nel settore delle Professioni, la Regione potrà valorizzare e disciplinare le attività lavorative a spiccata valenza e legame territoriale. Tra le competenze specifiche trasferite rientra, a titolo esemplificativo, la regolamentazione dell’eccellenza artigiana della liuteria cremonese. Restano invece opportunamente escluse dal perimetro regionale le professioni sanitarie e quelle ordinistiche.
Previdenza complementare integrativa– Sul fronte della Previdenza complementare e integrativa, la Lombardia assume la rappresentanza negoziale per i propri dipendenti e del SSR. Regione Lombardia potrà così promuovere fondi pensione dedicati su base regionale mediante la stipula di apposite convenzioni. Primario banco di prova di questa fondamentale misura sarà la valorizzazione del fondo pensione dei dipendenti regionali e locali.
Tutela della salute– In ambito di Tutela della salute e coordinamento finanziario, la Regione ottiene una gestione direttiva e flessibile delle risorse. La Lombardia potrà stabilire tariffe differenti di rimborso sanitario rispetto a quelle nazionali, ponendole a carico del bilancio regionale. Si registra la piena autonomia nella gestione dei fondi statali destinati ad investimenti nel patrimonio edilizio e tecnologico sanitario. Viene introdotta la facoltà di istituire e gestire fondi sanitari integrativi regionali, ferma restando la garanzia inderogabile dei LEA. Sarà possibile destinare risorse aggiuntive per l’assunzione straordinaria di personale sanitario e per il pagamento di prestazioni aggiuntive. Infine, i risparmi di spesa ottenuti dall’efficientamento dei fondi vincolati potranno essere liberamente riallocati in altri settori della sanità. (LNotizie)
